20 dic 2011
Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NO PROFIT
“TUTELA E DIFESA DEL CITTADINO E DEL MALATO”
DENOMINAZIONE DURATA E OGGETTO SOCIALE.
ART. 1) E’ costituita l’Associazione di volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n.266, denominata ” ASSOCIAZIONE TUTELA E DIFESA DEL CITTADINO E DEL MALATO”.
ART. 2) L’Associazione ha sede legale in via stazione 33 Tuturano (Br) ed eventuali sedi operative da decidere in seguito, la durata è a tempo indeterminato.
ART. 3) L’Associazione non ha fini di lucro ed è indipendente da partiti e sindacati. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4) L’Associazione persegue con ogni mezzo legittimo, anche attraverso il ricorso allo strumento giudiziario le seguenti finalità nonché ogni altra conseguente e connessa:
a) tutela dei diritti e degli interessi degli associati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni;
b) il corretto rapporto tra associati e giustizia;
c) la tutela e la salute delle persone e del rispetto dei diritti del malato e della sua famiglia, anche nei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le aziende pubbliche e private che forniscono prodotti e/o servizi destinati alla salute delle persone;
d) la difesa e la tutela dei diritti dei consumatori quando agiscono in qualità di contribuenti, investitori, risparmiatori allorquando fruiscano di prodotti e servizi bancari, creditizi , finanziari, assicurativi e postali attraverso il ricorso allo strumento giudiziario in tutte le ipotesi delittuose atte a ledere direttamente e indirettamente i diritti dell’associato e dei suoi familiari;
e) il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell’ambiente e la tutela della salute dei cittadini da ogni forma di inquinamento;
f) la tutela dei bambini, degli anziani, dei disabili e delle persone svantaggiate;
g) la tutela previdenziale ed assistenziale dei propri associati e dei loro familiari.
L’Associazione, per realizzare gli scopi statuari:
a) promuove ed esercita azioni nelle sedi giudiziarie civili, amministrative e penali e dinanzi alle Autorità di garanzia; tutela gli interessi dei propri associati intervenendo nei giudizi civili, amministrativi, tributari sia a titolo individuale che nell’interesse di predetta categoria; promuove azioni risarcitorie a favore degli associati.
b) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 9 della Legge 7agosto 1990 n. 241 e succ. modifiche;
c) partecipa e/o stipula convenzioni con strutture per assicurare servizi agli associati ed ai consumatori;
d) assume ogni altra iniziativa utile a livello nazionale, regionale e territoriale per il raggiungimento degli scopi statuari;
e) promuove la formazione di proprie strutture territoriali. Può stabilire forme di convenzioni, conservando piena autonomia, con associazioni a carattere nazionale, e locale istituzioni culturali e scientifiche ed altri enti pubblici e privati;
L’Associazione può sottoscrivere accordi e convenzioni con altre associazioni, ed enti allo scopo di rafforzare la propria struttura organizzativa; può sottoscrivere convenzioni con la Pubblica amministrazione; altresì può avvalersi dell’opera di professionisti convenzionati che verranno incaricati dalla stessa associazione nei casi opportuni. Inoltre l’Associazione si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità nei casi in cui un associato si avvalga sia a titolo privato della prestazione professionale dei suoi professionisti convenzionati e non.
SOCI
ART. 5) Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, che intendono impegnarsi per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto.
ART. 6) L’attività del socio-volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, possono tuttavia essere soltanto rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’ammontare di tale rimborso annuo verrà deciso dai soci fondatori.
La qualità di socio-volontario é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
ART. 7) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione ed al versamento di eventuali contributi necessari allo svolgimento dell’attività dell’ Associazione.
ART. 8) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione ed hanno diritto a ricevere, all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità un anno e rinnovabile, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività.
ART.9) La qualifica di socio si perde per sopravvenuto decesso, per dimissioni, per espulsione o radiazione. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Le eventuali espulsioni o radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e possono avvenire a causa dei seguenti motivi:
a) quando non si ottempera alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando ci si renda morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
c) quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. Ai soci non può essere attribuito alcun dividendo né altra utilità in natura in caso di liquidazione dell’Associazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 10) Il Consiglio Direttivo é composto da tre persone (Soci Fondatori) resta in carica per cinque anni e rinnovabili tacitamente.
ASSEMBLEA
ART.11) L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 giugno), la decisione della quota associativa annuale, la decisione della quota di rimborso spese ai soci, il rinnovo delle cariche sociali all’interno del Consiglio Direttivo (passati i cinque anni).
RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
ART. 11) Il rendiconto economico finanziario annuale comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea dei soci fondatori per la sua approvazione. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell’Associazione.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 12) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991 n.266, al D.Lgs. n.460/97, alla legislazione regionale sul volontariato.



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